REGOLAMENTAZIONE FISCALE PER OPERATORI OLISTICI
Premesse generali
Questo documento é del 2008, verificare che non siano subentrate modifiche.
Tutte le attività svolte nel campo delle discipline alternative, sono inquadrate tra le “arti e professioni”
Non si deve iscriversi alla Camera di Commercio perché si é lavoratori autonomi.
Si deve dichiarare inizio di attivitá all’Agenzia delle Entrate e al Comune e specificare se si opta per un regime minimo o altre facilitazioni (vedere sempre la finanziaria dell’anno in corso)
L’ iscrizione all’INPS é obbligatoria con il codice attività 21 per il settore “igiene e salute” e/o attività 26 in “attività diverse”
Tipologia di attivitá da dichiarare:
75 massaggi
76 riflessologia
77 pranoterapia (pranopratica)
78 naturopatia
79 altri trattamenti di benessere fisico
Codice di attività Ateco:
96.09.09 altre attività di servizi per la persona
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Ed ora l’ articolo con tutti i dettagli.
Per esercizio di Arti e Professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attività di lavoro autonomo.
I redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di arti e professioni, sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ed all’imposta sulle attività produttive (IRAP) oltre che alla “gestione separata” dell’INPS. Pertanto tutti i professionisti devono tenere le scritture contabili sia ai fini dell’IVA che dei redditi.
In sintesi gli adempimenti generali previsti per chi intende esercitare l’attività di operatore nelle discipline naturali sono i seguenti:
RICHIESTA PARTITA IVA
La richiesta della partita Iva deve essere fatta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, compilando l’apposito Modulo e indicando il codice 96.09.09 che dal 1/1/2008 risulta essere il più idoneo. L’ufficio rilascerà il numero di partita Iva che dovrà essere obbligatoriamente indicato sulle fatture emesse, e fornito ai propri fornitori e a quanti lo richiedano. Trattandosi di lavoro autonomo non è prevista l’iscrizione alla Camera di Commercio né ad altro ufficio o registro pubblico.
EMISSIONE FATTURE PER COMPENSI
Al momento dell’incasso del corrispettivo sarà emessa la relativa fattura, che dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) nome e cognome, residenza o domicilio fiscale dei soggetti fra i quali èeffettuata l’operazione, il codice fiscale e la partita Iva dell’emittente;
2) la natura e la quantità dei servizi fornitori;
3) l’importo del corrispettivo, netto;
4) l’aliquota IVA (20%), ed il suo ammontare;
5) il totale (imponibile+IV A);
6) l’eventuale ritenuta d’acconto del 20%; si tenga presente che la ritenuta non va mai applicata nei confronti dei clienti privati.
SCRITTURE CONTABILI
Le persone fisiche che esercitano arti e professioni devono annotare cronologicamente in un apposito registro ai fini IRPEF le somme percepite sotto qualsiasi forma nell’esercizio dell’arte o della professione, indicando per ciascuna riscossione:
a. il relativo importo, e l’ammontare dell’eventuale ritenuta d’acconto subita;
b. le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c. gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione.
Si devono inoltre tenere i registri obbligatori ai fini IVA, e cioè il registro fatture emesse ed il registro fatture acquisti. Possono essere utilizzati solo i registri IVA se vi si annotano separatamente, in apposite sezioni, le operazioni di incassi e pagamenti ai fini IRPEF. Il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, è dato dalla differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute. L’IVA da versare si determina sottraendo l’Iva sulle fatture d’acquisto dall’Iva sulle fatture emesse.
VERSAMENTI IVA
I Professionisti devono versare l’IVA trimestralmente entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre solare. Annualmente va redatta la dichiarazione IVA annuale da presentare unitamente alla dichiarazione dei redditi.
IRPEF E IRAP
L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è calcolata applicando aliquote diverse ai vari scaglioni di reddito. L’IRAP è calcolata applicando (dal 1/1/2008) l’aliquota del 3,90% sul reddito lordo. Gli importi da versare sono desunti dalla dichiarazione dei redditi che viene spedita l’anno successivo entro il 1° ottobre.
Per ambedue le imposte è previsto il versamento dell’acconto pari al 99% del totale dovuto nell’anno precedente, da effettuarsi in due tempi; entro il 16 giugno ed il 30 novembre.
NUOVO REGIME DEI MINIMI
Dal 01.01.2008 è attivo un nuovo regime naturale (chi non vuole applicarlo dovrà esplicitare una opzione o porre in essere un comportamento concludente in tal senso) destinato alle sole persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo.
LE CONDIZIONI PER POTER ACCEDERE A QUESTO REGIME SONO LE SEGUENTI:
• I ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non dovranno essere superiori ad euro 30.000,00 per chi inizia l’attività dal 1/1/2008.
• Per coloro che hanno già in essere una posizione, lo stesso limite va riferito al 2007.
• Non abbiano sostenuto nel 2007 (ed anche in seguito) spese per lavoro dipendente, collaborazioni, né erogato utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
• Nel triennio solare precedente non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto, locazione, leasing, per un ammontare superiore a 15.000 euro.
• Tali acquisti rilevano avendo riguardo alle fatture Iva ricevute, o altri documenti equipollenti.
Per i beni ad utilizzo promiscuo si considera forfetariamente la quota del 50%
CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO L’APPLICAZIONE DEL REGIME
Utilizzo di regimi speciali ai fini Iva (agricoli, vendita Sali e tabacchi, editoria, telefonia pubblica, intrattenimenti e giochi, agenzie viaggio, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita beni usati, agenzia vendite all’asta).
• Residenza all’estero.
• Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati abitativi (non dal costruttore), di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
• Partecipazione in soggetti Irpef che imputano il reddito per trasparenza, di cui agli artt.5 e 176 del Tuir (società di persone, associazioni professionali, Srl che hanno aderito al meccanismo della piccola trasparenza) .
BENEFICI DEL REGIME
• il reddito si determina secondo il criterio di cassa, anche per ciò che attiene gli acquisti e le vendite di beni strumentali; per eventuali componenti di reddito pendenti da precedenti esercizi sono previste particolari forme di forfetizzazione sul reddito si applica una imposta sostitutiva Irpef ed addizionali Irpef del 20%; per i lavoratori autonomi si applica comunque la ritenuta d’acconto, che verrà scomputata dalla sostitutiva dovuta il reddito è esente da Irap;
• non si applica l’Iva sulle fatture emesse (sulle quali dovrà essere apposta la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art.1, co.100, della L. n.244/07” e non si detrae l’Iva sugli acquisti; nel caso di effettuazione di operazioni per le quali si è debitori di imposta (si pensi ad un acquisto intracomunitario o ad una fattura in reverse charge), si deve integrare il documento e versare l’Iva a debito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione si è esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri;
• non si deve tenere alcuna contabilità, essendo sufficiente conservare i documenti e certificare le operazioni attive poste in essere con fattura, ricevuta fiscale o scontrino;
• non si devono presentare la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione annuale dati, gli elenchi clienti e fornitori; si deve, invece, presentare la dichiarazione annuale dei redditi per la quantificazione della imposta sostitutiva.
ADEMPIMENTI IVA RICHIESTI DALL’INGRESSO NEL REGIME ED ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
• entrando in un regime ove non sussiste più l’Iva, è necessario rettificare l’imposta relativa ai beni ammortizzabili nonché quella relativa a beni e servizi acquistati sino al 2007 e non ancora utilizzati al 31.12.2007 ;
• l’eventuale credito Iva della dichiarazione annuale 2007 può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
Il regime non solleva dall’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, che sono deducibili come costi nella determinazione dell’imponibile; l’eventuale eccedenza rispetto al reddito prodotto, diviene onere deducibile ordinario da quadro RP del modello Unico
EFFETTO DELLE OPZIONI E FUORIUSCITA DAL REGIME
• i soggetti già in attività non debbono manifestare alcuna opzione, essendo sufficiente il comportamento concludente; i soggetti che intraprendono una nuova attività e pensano di possedere i requisiti, lo segnalano nel modello di inizio attività;
• chi entra nel regime può, nei successivi anni, decidere di fuoriuscirne mediante opzione l’opzione (oppure anche l’obbligo) impone di restare nel regime ordinario per almeno un triennio; in deroga, chi opta nel 2008 per l’ordinario, può fuoriuscirne dal 2009
• il verificarsi delle cause preclusive all’accesso comportano la fuoriuscita dal regime, a decorrere dal periodo di imposta successivo
• in deroga, chi, in costanza di regime dei minimi, incassa ricavi o compensi per un importo superiore a 45.000 euro, decade immediatamente dal regime, con obbligo di ripristino immediato degli adempimenti sospesi e di restituzione dell’Iva sulle operazione pregresse, da determinarsi mediante scorporo La fuoriuscita dal regime può determinarsi anche per effetto degli accertamenti predisposti dagli uffici.
Da alcune simulazioni effettuate, la convenienza del nuovo regime si evidenzia, soprattutto, per i lavoratori autonomi che perdono, solitamente, limitati importi di Iva sugli acquisti. Potrebbe essere conveniente l’accesso al regime, indipendentemente dal risparmio, per i contribuenti che si trovavano ad essere non congrui con gli Studi di Settore.
COPERTURA PREVIDENZIALE
I Professionisti sono tenuti ad iscriversi all’INPS sezione “ gestione separata”, e versare i contributi ai fini previdenziali e pensionistici. La misura dei contributi da versare, dal 1/1/2008, è la seguente:
1) Soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie: -aliquota 24,50%
2) Soggetti iscritti ad altra previdenza obbligatoria e titolari di pensione ai superstiti: aliquota 17% sul reddito
3)Titolari di pensione diretta:aliquota 17% sul reddito
I contributi INPS sono calcolati e versati in sede di dichiarazione dei redditi. E’ prevista la facoltà di addebitare un contributo del 4% ai clienti, in fattura, a titolo di rivalsa.
A conclusione di questa breve guida agli adempimenti fiscali dell’operatore nelle discipline alternative, è doveroso ricordare che ancora non vi è una specifica regolamentazione civile/fiscale alla quale fare riferimento.
In nessun caso, allo stato attuale, l’attività di operatore nelle discipline alternative, può essere inquadrata fra le attività sanitarie, mediche o paramediche, e quindi non necessita di autorizzazioni sanitarie e non può applicare gli stessi adempimenti ed esenzioni fiscali dei sanitari (esenzione IVA, ricevute fiscali, ecc.).
Rag. MARISA GASTALDI
Milano, 18/01/2008
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