IVA
Ci trasmettono e pubblichiamo
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L’esenzione Iva prevista dall’art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72 non si applica alle prestazioni rese dai massofisoterapisti in possesso di un titolo conseguito in base ad un corso di formazione biennale.
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 70/E del 13 aprile 2007 in risposta ad un Interpello posto da un contribuente ha chiarito che le prestazioni rese da massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito in base ad un corso di formazione biennale non sono esenti Iva.
Prestazioni sanitarie esenti
Art. 10 n. 18 del D.P.R. n. 633/72
“Sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero delle Finanze”
Le prestazioni sanitarie che rientrano nelle fattispecie prevista all’art. 10 n. 18 del D.P.R. n. 633/72 e che, quindi, sono esenti Iva, sono previste nel D.M. del 17 maggio 2002.
Tale decreto elenca, tra le prestazioni esenti Iva, le prestazioni rese da:
a) biologi e psicologi;
b) odontoiatri;
c) operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale del 29 marzo 2001.
Nel decreto del 29 marzo 2001, indicato nel punto c), non viene citata la professione del massofisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista.
La figura del massofisioterapista
Il titolo di massofisioterapista può essere conseguito attraverso due percorsi formativi:
-corso di formazione specifica triennale;
-corso di formazione biennale.
Il D.M. 27 luglio 2002 equipara il diploma universitario di fisioterapista al titolo di massofisioterapista conseguito sulla base del corso triennale di formazione specifica.
Per il titolo di massofisioterapista conseguito in base ad un corso di formazione biennale, invece, non è prevista l’equiparazione alla figura del fisioterapista.
Pertanto, tale soggetto non rientra in nessuna delle figure previste dal D.M. 17 maggio 2002 ne direttamente e, neppure attraverso il riconoscimento di equipollenza.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, ritiene che alle prestazioni da esso rese non debba essere applicata l’esenzione Iva.
Riepilogo
Le prestazioni sanitarie alle quali si applica l’esenzione Iva sono previste dal D.M. 17 maggio 2002
Il D.M. 17 maggio 2002 non elenca tra le prestazioni esenti Iva le prestazioni rese da MASSOFISIOTERAPISTI che hanno conseguito il titolo attraverso un corso di formazione biennale.
Alle prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il titolo attraverso un corso di formazione biennale NON SI APPLICA L’ESENZIONE IVA
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